Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575).

    1. L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea.

 

Pag. 3

      2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è altresì determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma  1».